La nomofiliachia architettonica della CGUE di Valeria Piccone

Valeria Piccone

Valeria Piccone

Consigliera Sezione Lavoro della Corte di Cassazione

Il paradigma ermeneutico adottato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si configura come un approccio intrinsecamente multidimensionale, evolutivo e strutturalmente integrazionista, ormai incapace di essere costretto entro le angustie di dicotomie analitiche superate, come la tradizionale ripartizione tra sfera economica e sfera sociale.

Per l’esegeta del diritto, e in particolare per il giurista del lavoro, una simile prospettiva restrittiva è destinata a restituire un’immagine parziale e viepiù imprecisa della nomofilachia che promana dall’istituzione di Lussemburgo.

Per penetrare l’effettivo ruolo della Corte nell’ambito dei diritti sociali, è insufficiente confinare l’attenzione al mero orientamento normativo delle sue pronunce. L’attività ermeneutica della Corte, infatti, si iscrive in una complessa molteplicità di processi dialettici: essa dialoga, spesso in una tensione creativa, con i legislatori nazionali, le istituzioni politiche dell’UE e, elemento cruciale, con le corti domestiche.

L’assunto fondamentale di questa disamina non verte tanto sulla sostanza del decisum della Corte (“cosa” la Corte decide), quanto piuttosto sulla metodologia sottesa al modus operandi con cui essa elabora la sua giurisprudenza (“come” decide), rendendo necessario un calibramento ex novo dell’analisi critica del suo impatto.

Il diritto dell’Unione, lungi dall’essere una mera entità astratta o “esterna” alle sovranità nazionali, si manifesta come un tessuto normativo vivo, profondamente incardinato e in incessante evoluzione all’interno delle realtà dei 27 Stati membri.

In questo complesso sistema di pesi e contrappesi, il ruolo dell’interprete e, segnatamente, della Corte, si eleva a funzione non solo cruciale ma decisamente architettonica.

La Corte opera in quella che Daniel Sarmiento ha descritto come una “shared jurisdiction”. Questa impostazione risuona con l’antica idea di “sentenza soggettivamente complessa” di Calamandrei, ovvero una pronuncia cui contribuiscono diversi giudici in termini cooperativi e non gerarchici, un concetto elaborato senza che l’illustre Autore fosse consapevole delle implicazioni che tale definizione avrebbe assunto nel futuro del diritto europeo.

Come di frequente rimarcato dal Presidente della Corte di giustizia Koen Lenaerts, tale vocazione si palesa solennemente nel richiamo ai pilastri irrinunciabili che definiscono l’Unione (Art. 2 TUE): democrazia, stato di diritto e, con una forza crescente, la solidarietà, quest’ultima emergendo come vera e propria forza motrice teleologica della giurisprudenza continentale.

Per penetrare l’effettivo ruolo della Corte nell’ambito dei diritti sociali, è insufficiente confinare l’attenzione al mero orientamento normativo delle sue pronunce.

L’attività ermeneutica della Corte, infatti, si iscrive in una complessa molteplicità di processi dialettici: essa interagisce con i legislatori nazionali, le istituzioni politiche dell’UE (come la Commissione) e, elemento cruciale, con le corti domestiche.

In particolare, il dibattito accademico sul contributo della Corte allo sviluppo del diritto del lavoro non è nuovo, risalendo almeno al caso Defrenne II del 1976.

Tuttavia, come lucidamente chiosato da Stephen Weatherill, “ogni tentativo di presentare resoconti unidimensionali dell’attività [della Corte] è destinato al fallimento”.

Analogamente, l’ex Presidente della Corte EDU, Síofra O’Leary, ha evidenziato come le critiche all’operato della Corte ignorino sovente i fattori procedurali o strutturali che ne delimitano il contesto operativo. Ne consegue l’imprescindibilità di un secondo livello analitico: osservare la CGUE non solo come giudice settoriale, ma come autorità giudiziaria che promuove e governa una ‘costituzione materiale’ europea.

L’imperativo architettonico: effettività, uniformità e la costruzione giurisprudenziale del “blocco di costituzionalità”

L’attività giurisdizionale della Corte, la cui fondazione risale al 1952 con il compito di assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati, deve essere primariamente decifrata attraverso il prisma strutturalmente integrazionista dell’effettività e uniformità del diritto dell’Unione.

Tale imperativo, che costituisce il fulcrum e il fundamentum del ruolo della Corte, è garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati. Questo ruolo, progressivamente crescente con l’espansione del diritto dell’Unione all’interno dei confini nazionali, trae la sua forza coattiva dai principi fondativi di primato (Costa c. Enel) e di effetto diretto (Van Gend en Loos).

Il principio di effettività, in particolare, non è mai stato valorizzato al giusto in ambito sociale. Esso si manifesta attraverso l’azione nomofilattica della Corte nel rafforzare la forza cogente ed espansiva del diritto dell’Unione, mediante la strada del riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, a tutto campo e, segnatamente, in ambito sociale.

A partire dagli anni ’70, la CGUE ha intrapreso una complessa operazione di creazione giurisprudenziale di un ‘blocco di costituzionalità’ non scritto, un atto necessario per prevenire il conflitto costituzionale con le Alte Corti nazionali e affermare la supremazia su basi di legalità rafforzata. Questo ha rappresentato un momento di grande audacia giudiziaria, essenziale per la sopravvivenza e l’espansione dell’ordinamento giuridico comunitario.

Si inscrive in questo percorso la nota pronunzia Stauder (1969), la pionieristica sentenza che ha fornito la prima apertura esplicita alla tutela dei diritti fondamentali. La Corte, in un caso riguardante la vendita di burro a prezzi ridotti, ha interpretato un atto comunitario in modo da non ledere i diritti fondamentali della persona.

Sebbene la tutela fosse desunta in via interpretativa, la pronuncia ha introdotto il concetto che l’ordinamento comunitario non è affatto indifferente ai diritti fondamentali, ponendo le basi per la loro successiva integrazione formale.

A seguire, in Internationale Handelsgesellschaft (1970) la Corte ha compiuto un passo decisivo nella dialettica tra diritto comunitario e diritto costituzionale nazionale. Ha affermato, infatti, che la validità degli atti comunitari non può essere sindacata sulla base delle Costituzioni nazionali, ma che la tutela dei diritti fondamentali deve essere garantita nell’ambito del diritto comunitario stesso, in quanto principi generali di cui la Corte assicura l’osservanza.

Questo ha cristallizzato il principio di supremazia, pur mitigando il potenziale conflitto con le giurisdizioni nazionali, riconoscendo i diritti fondamentali come parte integrante dei principi generali del diritto.

Infine con Nold (riguardante un regolamento sulla vendita di carbone)nel 1974, la Corte ha consolidato la propria posizione, precisando le fonti di ispirazione per la tutela dei diritti fondamentali: si sarebbe ispirata alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e ai trattati internazionali per la tutela dei diritti umani (segnatamente la CEDU).

Questo processo di integrazione lato sensu dei diritti fondamentali ha costituito il nucleo duro di legittimità dell’azione UE, culminando nella codificazione della Carta dei Diritti Fondamentali (CDFUE). L’impatto di tale giurisprudenza è stato cruciale, rendendo il diritto dell’UE un punto di riferimento per l’ampliato enforcement dei diritti fondamentali lato sensu intesi, un’evoluzione che si riflette nella transizione ambientale e digitale.

Oggi, la CGUE si posiziona in prima linea nella difesa dello stato di diritto (Art. 2 TUE), un valore cardine e premessa di ogni altra tutela, come dimostra la saga polacca e gli interventi sulla legislazione ungherese. La Corte è indubitabilmente sulla linea del fronte nella progressiva espansione delle competenze del diritto dell’Unione e nel costante perseguimento dell’effettività di tale sistema giuridico.

Oltre la querelle economico-sociale: il bilanciamento integrato e la funzione dell’effetto utile

La netta dicotomia economico-sociale si colloca, come accennato, in un angolo prospettico ridotto e non esaustivo, soprattutto se ricostruita nei termini con cui i giuristi del lavoro l’hanno intesa. Tale visione rischia di essere parziale e poco accurata della nomofilachia europea che fa capo ai giudici di Lussemburgo. La Corte, infatti, non è guidata esclusivamente da un approccio finalistico in relazione a un modello normativo specifico dei diritti del lavoro.

Sentenze come Alemo-Herron (18 luglio 2013) e Aget Iraklis (21 aprile 2016), pur ponendo l’accento sugli interessi economici del datore di lavoro, non esauriscono l’analisi.

In Alemo-Herron, la Corte ha stabilito che imporre all’acquirente di rispettare i contratti collettivi negoziati dopo il trasferimento (c.d. clausole dinamiche) pregiudica l’essenza della sua libertà contrattuale e di impresa, trovando protezione nell’Articolo 16 della Carta. Tuttavia, l’obiettivo del legislatore comunitario non era solo la protezione del lavoratore, ma anche quello di “ridurre le differenze che sussistono ancora negli Stati membri per quanto riguarda l’ampiezza della protezione dei lavoratori”.

L’approccio non è schizofrenico, ora neoliberista ora protezionista, ma è un approccio strutturalmente integrazionista.

L’intenzione predominante che si può identificare nel ragionamento della Corte è l’inclinazione integrazionista, che coincide con l’adozione di una lettura espansiva delle competenze dell’Unione, specialmente quando inerente alle libertà economiche fondamentali.

La bussola che orienta la CGUE è la garanzia dell’effettività del diritto dell’Unione.

Nel caso Aget Iraklis, ad esempio, sebbene la Corte abbia limitato il potere del Ministro del Lavoro greco di autorizzare o meno i licenziamenti collettivi (ritenuto eccessivamente generico e troppo a favore dei lavoratori), lo ha fatto esplicitamente al solo scopo di non frustrare l’effetto utile della Direttiva 98/59/CE. La Corte ritiene in linea di principio che la Direttiva non osti a una normativa nazionale che conferisce a un’autorità pubblica il potere di impedire licenziamenti collettivi, ma ciò è possibile solo in quanto un regime siffatto non privi la Direttiva del proprio effetto utile. È in questa lettura espansiva delle competenze dell’Unione che emerge la preminenza della Corte nella realizzazione dell’integrazione europea.

 

L’articolo 47 CDFUE: la cerniera dell’effettività, la disapplicazione e l’effetto orizzontale dirompente

L’evoluzione più recente dimostra che decisioni apparentemente divergenti come KL (28 settembre 2023) non configurano un revirement radicale e a tratti schizofrenico, ma l’applicazione coerente di un approccio strutturalmente integrazionista.

In KL, la Corte ha censurato la normativa polacca sulla mancata indicazione dei motivi di recesso nei contratti a tempo determinato, ritenendo che sussista una differenza di trattamento discriminatoria. La giustificazione governativa basata sulla “flessibilità del mercato del lavoro” è stata respinta come non fondata su elementi precisi e concreti, ma assimilabile a un criterio generale e astratto che fa riferimento esclusivamente alla durata dell’impiego.

Ciò consente alla Corte l’ingresso diretto nelle stesse scelte di politica economica in ambito lavoristico del legislatore nazionale.

L’elemento maggiormente dirompente risiede nell’elevazione dell’Articolo 47 CDFUE (tutela giurisdizionale effettiva) a presidio strutturale e ‘ombrello’ procedurale per l’espansione dell’efficacia del diritto unionale, candidandosi a diventare il nuovo grimaldello nelle mani della Corte di giustizia.

Scardinando l’effetto verticale, la Corte, infatti, chiarisce che uno Stato membro, quando adotta una normativa che precisa le condizioni di impiego disciplinate dalla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sta attuando il diritto dell’Unione ai sensi dell’Articolo 51, paragrafo 1, della Carta, e deve quindi garantire il rispetto, segnatamente, del diritto a un ricorso effettivo sancito all’Articolo 47 della Carta. In KL, la CGUE ha constatato che la differenza di trattamento introdotta dal diritto nazionale lede il diritto fondamentale a un ricorso effettivo, in quanto il lavoratore a tempo determinato è privato della possibilità, di cui beneficia il lavoratore a tempo indeterminato, di valutare preliminarmente l’opportunità di agire in giudizio e di contestare in modo preciso i motivi del recesso.

La portata innovativa si manifesta su due piani convergenti, superando i confini imposti dalla giurisprudenza Marshall sull’effetto diretto verticale delle direttive.

In primo luogo, nel consolidamento del dialogo inter-privati e nell’enfatizzazione della disapplicazione.

Come chiarito in Thelen Technopark (18 gennaio 2022) nel facoltizzare l’interprete a disapplicare in una controversia fra privati la norma interna contrastante con il diritto unionale, anche dove quest’ultimo sia privo di efficacia diretta orizzontale; ammissione che  è ormai acquis in KL.

Sebbene il principio di interpretazione conforme incontri il limite dell’interpretazione contra legem del diritto interno, la Corte ribadisce che spetta al giudice nazionale verificare la possibilità di interpretazione conforme e che il principio del primato esige la disapplicazione della norma nazionale contraria al diritto UE avente effetto diretto. Tuttavia, la Corte aggiunge che, poiché il procedimento contrappone privati, l’Unione non impone al giudice nazionale di disapplicare la disposizione del diritto interno, ma glielo consente.

Secondariamente, nella valorizzazione dell’effetto diretto mediano e orizzontale dirompente.

La vera svolta risiede nel richiamo a Egenberger (23 marzo 2017). L’articolo 47, secondo la CGUE, è sufficiente di per sé e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale. Andando oltre la giurisprudenza Marshall, la Corte riconosce a questa norma effetto diretto nei rapporti giuridici tra privati, consentendole di fungere da “ponte” o “ombrello” sotto il quale qualunque norma di natura secondaria non dotata di effetto diretto può assumere efficacia diretta orizzontale. Ne consegue che il giudice nazionale è tenuto ad assicurare la tutela giurisdizionale derivante dall’Articolo 47 in combinato disposto con la clausola 4 dell’accordo quadro, e quindi a disapplicare la disposizione nazionale contraria nella misura necessaria a garantire la piena efficacia di tale disposizione della Carta.

Il diritto sociale in progresso: le nuove frontiere di tutela e il ruolo centrale del giudice nazionale

La traiettoria della Corte verso un’integrazione sempre più profonda e una tutela improntata alla solidarietà si concretizza in una serie di recenti pronunce, le cui implicazioni dirette sugli ordinamenti interni confermano la CGUE quale attore cruciale nell’avanzamento dei diritti sociali nel mercato unico. Le più recenti pronunzie hanno fornito interpretazioni vincolanti che estendono le garanzie fondamentali, focalizzandosi sul principio di non discriminazione e sul rafforzamento della tutela occupazionale e creando nuovi dubbi e perplessità negli interpreti.

In questo quadro di espansione protettiva si inseriscono, infatti, le più recenti decisioni, pubblicate quando il presente contributo era in bozze.

Sui temi interconnessi del periodo di comporto e della disabilità, la CGUE (con le recenti sentenze C-5/24 e C-38/24, entrambe dell’11 settembre 2025) ha stabilito un’esigenza di protezione estesa.

In estrema sintesi, la Corte ha chiarito che l’applicazione indiscriminata del termine di comporto legale o contrattuale al lavoratore disabile può configurare una discriminazione indiretta, imponendo al datore di lavoro l’obbligo di ricercare e attuare “accomodamenti ragionevoli” che prolunghino la conservazione del posto. Contestualmente, ha riconosciuto che tale diritto si estende al lavoratore che si prende cura di un familiare disabile (caregiver), introducendo una significativa tutela contro la discriminazione per associazione.

Di ulteriori approfondimenti necessiterà, d’altro canto, anche la recente pronunzia in materia di licenziamenti collettivi, là dove la Corte sviluppa ulteriormente la propria giurisprudenza sulla portata della nozione europea di licenziamento collettivo in linea con gli obiettivi della Direttiva 98/59/CE ed in un’ottica di riaffermazione del primato del diritto dell’Unione nei meccanismi di recesso.

Nella medesima ottica vanno lette tutte le più recenti decisioni, fra cui si pone anche la pronunzia dell’8 maggio 2025 sul lavoro agricolo (L.T. s.s. e altri / INPS, C-212/24, C-226/24, C-227/24). In questa sentenza, la Corte ha stabilito che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato si oppone a una normativa nazionale che calcola i contributi di sicurezza sociale per i lavoratori agricoli a tempo determinato in base alle ore effettivamente lavorate, mentre per i lavoratori a tempo indeterminato li calcola su una base forfettaria, poiché tali differenze non sono giustificate da “ragioni oggettive”. Questa pronuncia è un chiaro esempio di intervento finalizzato, nell’idea della Corte, ad eliminare discriminazioni strutturali.

Altre recenti conferme di questo approccio includono in primo luogo, il riconoscimento dello Stato membro datore di lavoro come “persona lesa” ai fini delle norme sulla competenza in materia di assicurazioni (Bundesrepublik Deutschland / Mutua Madrileña Automovilista, C-536/23, 30 aprile 2025), rafforzando la capacità degli Stati membri di recuperare i costi e sostenendo la solidarietà tra gli ordinamenti nazionali.

La stessa tutela del contraente debole contro clausole abusive nei contratti (R.A. contro Komerční banka a.s., C-497/23, 25 gennaio 2024 muove verso il consolidamento di un principio di tutela effettiva.

Al contempo, l’interpretazione estensiva dei principi fondamentali dell’UE, estendendo la protezione dalle discriminazioni basata sull’orientamento sessuale anche ai lavoratori autonomi in condizioni di dipendenza economica (X contro Y, C-152/21, 6 febbraio 2023) segna un approccio integrazionista e di tutela effettiva insieme.

Il dialogo tra le Corti, in questo trend, rimane fondamentale.

La recentissima ordinanza della Cassazione italiana (n. 12572/2025 del 12 maggio 2025) sul lavoro agricolo a termine, che ha rimesso alla CGUE due quesiti pregiudiziali sulla compatibilità del diritto interno con i principi europei, sottolinea la centralità del rinvio pregiudiziale come strumento di uniformità e di garanzia dell’effettività del diritto dell’Unione.

Ma anche in contesti non direttamente giuslavoristici, come nella vicenda ILVA (n. 626/22 del 25 giugno 2024) la Corte, pur affrontando il diritto fondamentale alla salute, afferma che la direttiva 2010/75 osta a una normativa nazionale che ha prorogato ripetutamente il termine concesso al gestore per conformarsi alle misure di protezione, sebbene fossero stati individuati pericoli gravi per l’ambiente e la salute umana. E tuttavia, contrariamente a quanto si è affermato, qui La Corte si limita a decidere sui quesiti posti in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE: il lavoro resta fuori dalla diatriba tra diritto fondamentale alla salute e libertà di iniziativa economica, confermando che è il giudice nazionale, nel proprio ruolo fondamentale di organo di base dello spazio giudiziario europeo, a tracciare il perimetro della vicenda all’esame della Corte.

In definitiva, la giurisprudenza della Corte di giustizia non è una mera glossa del diritto positivo, ma l’ineluttabile bussola ermeneutica che dirige l’espansione normativa e l’effettività dell’Unione.

Attraverso la costruzione continua del suo blocco di costituzionalità e l’uso strategico dell’Art. 47 CDFUE, la Corte ha consolidato il suo ruolo di Governatore della Tutela dei Diritti Fondamentali, tracciando il destino giuridico continentale in un flusso continuo, autorevole e sempre più sofisticato.

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