La subordinazione “adattata” dei riders nell’ accordo Takeaway.com Express – OO.SS.: le relazioni industriali alla conquista della gig economy

Alessandra Ingrao

Ricercatrice di Diritto del lavoro, Università Statale di Milano

7 luglio 2021

  1. Un contratto da prima pagina.

Quello di Just Eat è un caso unico nel panorama della gig economy all’italiana: un contratto collettivo di secondo livello che precede l’assunzione, come lavoratori subordinati, di oltre 4000 rider. Non a caso il contratto integrativo aziendale, stipulato tra Takeway.com Express Italia e FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL TRSPORTI, è stato definito “contratto da prima pagina” nel webinar organizzato dal gruppo dialoghi di Labour Law Community. Esso rappresenta, infatti, un paradigma della forza adattiva che le parti sociali possono sprigionare per coniugare estrema flessibilità e tutele del lavoro subordinato, dando vita a una forma di “subordinazione adattata” alle peculiarità del rapporto di lavoro dei ciclo-fattorini del settore del food delivery e, al contempo, sfatando tutte quelle posizioni interpretative che avevano considerato l’art. 2094 e la disciplina ad esso inscindibilmente collegata incompatibili con l’estrema flessibilità e la discontinuità del lavoro dei ciclo-fattorini. La subordinazione, seppur nella sua versione “adattata”, deve essere dunque la strada da percorre, auspicabilmente anche dalle altre piattaforme del food delivery che – allo stato – continuano a puntare sulla triade precarizzazione-cottimizzazione-intensificazione del lavoro, assicurata dalla perdurante applicazione del contratto collettivo al massimo ribasso Assodelivery-UGL .

2. Le parti stipulanti e la natura dell’accordo.

Per quanto riguarda le parti stipulanti, l’accordo porta la firma di Takeaway.com Express Italia e delle federazioni dei trasporti a livello nazionale aderenti alle maggiori confederazioni (FILT CGIL- FIT CISL e UIL TRSPORTI).  La firma è apposta anche dalle federazioni che rappresentano i lavori precari (NIDIL CGIL- FELSEA CISL UILTEMP) i quali, tuttavia, come precisato nell’intestazione, avranno esclusivamente il ruolo di prestare assistenza nella fase transitoria dal rapporto di lavoro autonomo a rapporto di lavoro subordinato. Da Just Eat a Takeaway.com. 

Al riguardo, non può sfuggire che l’accordo integrativo aziendale prevede una disciplina specifica per i rapporti di lavoro di quei rider che, avendo collaborato in precedenza con contratti di lavoro autonomo o occasionale con Just Eat s.r.l, firmeranno (contestualmente al recesso dal rapporto di lavoro autonomo) un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società Takeaway.com Express Italia. 

La fase di transito da una società all’altra è un momento senz’altro delicato per tutte le parti coinvolte dall’accordo. L’agenzia specializzata incaricata da Takeaway di gestire il passaggio e l’attuazione del “diritto di precedenza” (cfr. art. 23) dei fattorini dovrà, infatti, proporre loro l’assunzione con orario analogo alla media oraria svolta durante il periodo pregresso. Su questo aspetto, dalle pagine social delle organizzazioni metropolitane dei rider, trapelano già rigurgiti di malcontento; la società starebbe procedendo ad assumere principalmente part-time a 10 ore, contravvenendo ai patti. 

Tuttavia, è ancora presto per dare un giudizio definitivo sui problemi di una transizione così complessa, che probabilmente saranno risolti da una commissione bilaterale di monitoraggio, (formata dai rappresentanti della società, dei sindacati confederali dei trasporti e dei lavoratori precari e anche delle union metropolitane). La composizione dei conflitti, del resto, dovrebbe essere interesse primario della società, poiché una eventuale lite sul passaggio potrebbe portare allo scoperto uno dei nodi problematici del contratto, sottoponendo al giudice la delicata questione se il passaggio dei rapporti giuridici (e anche della piattaforma informatica?) da Just Eat a Takeaway configuri un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. (sempre che i termini di decadenza dell’azione rendano possibile l’azione in giudizio).

Tra le parti stipulanti il contratto non può sfuggire una grande assenza che pure ha enormemente contribuito in questi anni alla lotta dei ciclo-fattorini del food delivery e non solo: le union metropolitane nate spontaneamente come forma di auto-organizzazione dei lavoratori su base urbana. In questi anni, esse hanno supportato i rider con forme di neo-mutualismo (si pensi alla istituzione di ciclo officine o alla consegna di mappe cittadine che indicano punti di ricarica per i cellulari), organizzato mobilitazioni e portato avanti rivendicazioni capaci di esercitare una pressione regolativa non solo su istituzioni locali (si veda, la «Carta dei lavoratori digitali nel contesto urbano» firmata per la città di Bologna il 31 maggio 2018 a livello datoriale soltanto da Sgnam e Mymenu), ma anche sul Governo, come dimostra l’emanazione del d.l. n. 101/2019 convertito con modifiche nella legge n. 128/2019 che, oltre ad ampliare la nozione di lavoro etero-organizzato – per renderla maggiormente calzante al rapporto di lavoro dei fattorini estendendo la disciplina del rapporto di lavoro subordinato – contiene altresì una “parte speciale”, ossia una griglia di diritti inderogabili riconosciuti anche a quei ciclo-fattorini che, per occasionalità della prestazione, restino lavoratori autonomi non etero-organizzati.

Le union metropolitane – innervate nella rete RiderXiDiritti (un movimento che ingloba anche parti di sindacalismo informale, vari collettivi e anche le federazioni di categoria che rappresentano i ciclo-fattorini) –, pur avendo partecipato alla trattativa del contratto da prima pagina, non lo hanno formalmente firmatoSolo il futuro potrà dirci se questi soggetti intenderanno costituirsi in forma associativa (come richiede il T.U. sulla rappresentanza del 2014) e rivendicare, autonomamente rispetto ai sindacati confederali dei trasporti, l’agibilità sindacale all’interno di Takeaway, esprimendo per esempio una loro propria rappresentanza in azienda. 

3. Quali diritti per i rider subordinati? 

«Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro» per il rider che, dunque, dovrà sottoporsi alla visita medica pre-assuntiva per accertare l’idoneità a svolgere il lavoro. 

Restando in tema di salute e sicurezza, la società applica pienamente la relativa normativa, l’art. 2087 c.c., il TU 81/2008 e le leggi speciali, obbligandosi a fornire tutti i dispositivi di protezione necessari (casco, strumenti catarifrangenti, mascherine ecc.) ed anche a erogare una formazione digitale adeguata alla pericolosità del lavoro. Inoltre, Takeaway ha riconosciuto ai fattorini, in aggiunta alle coperture INAIL e INPS, un’assicurazione sulla vita, per morte o invalidità permanente.

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Nondimeno, Takeaway ha facoltà di utilizzare le altre forme flessibili regolate dalla legge, dal “contratto collettivo logistica trasporto merci e spedizione” che trova applicazione come integrato e modificato dall’accordo aziendale e dalle policy che l’azienda detterà. In particolare, l’accordo prevede il ricorso a contratti a termine, contratti di somministrazione e al lavoro a chiamata. 

Le parti hanno convenuto che l’azienda operi per un anno in regime di “avvio di nuova attività” e dunque l’utilizzo combinato di contratti a termine e somministrazione non sarà soggetto a limiti quantitativi. Dopo un anno il limite quantitativo individuato equivale al 35 % del personale in forza in ciascuna città. 

Uno dei punti cruciali dell’accordo è quello che riguarda l’orario di lavoro. Proprio la discontinuità e l’estrema flessibilità oraria delle prestazioni dei rider avevano indotto parte della dottrina ad affermare che si dovesse trattare necessariamente di lavoratori autonomi. La subordinazione adattata e piegata alle specifiche esigenze della società, invece, testimonia come sia possibile – almeno secondo i calcoli delle parti stipulanti – coniugare l’efficienza del servizio, conservando l’immagine accreditata presso i consumatori, con la gestione di squadre di lavoratori subordinati con diritto a turni orari prestabiliti e, soprattutto, con diritto a pause, ferie e permessi ed anche a un riposo settimanale. L’assegnazione dei turni non è più dominata dall’algoritmo “cieco” e discriminatorio: il quantum lavorato non potrà più dipendere dalla loro produttività, affidabilità o fedeltà registrata e classificata dai rating.

Per comprendere in profondità l’organizzazione del lavoro di Takeaway, occorre considerare che la società non chiude mai, ma opera ininterrottamente per 365 giorni all’anno, la domenica e i festivi sono quindi giorni di lavoro. 

L’orario dei rider è articolato in sei giorni su sette dalle 7 del mattino a mezzanotte. La durata minima del turno giornaliero è di due ore. 

La flessibilità è assicurata dal fatto che la forma comune di rapporto di lavoro è il part-time sia orizzontale che verticale; utilizzabile senza limiti quantitativi, che si articola su tre regimi di orario: 10 ore, 20 ore e 30 ore. Il tanto discusso (e contestato, talvolta) regime orario delle 10 ore – che inevitabilmente si riverbera sul quantum retributivo che spetta ai fattorini – è reso possibile dall’addendum rider del 18 luglio 2018 al CCNL logistica, trasporto merci che, in origine, prevedeva part-time di minimo 20 ore. I tre regimi sono distribuiti al massimo in sei giornate lavorative e – ora viene un punto particolarmente delicato – la società può pretendere la prestazione nel corso di una singola giornata anche in forma discontinua, secondo la pianificazione dei turni dalla stessa elaborata, anche ed eventualmente tenendo conto dei desiderata di ciascun fattorino. Ciò significa che, stando al testo dell’integrativo aziendale (e salvo diverse pattuizioni inserite nel contratto individuale), un fattorino potrebbe trovarsi a lavorare all’orario di pranzo e di cena, senza poter rientrare presso il proprio domicilio per l’intera giornata. Forse questo era un punto per cui sarebbe valsa la pena di negoziare qualcosa di differente.

Inoltre, il modello “Scoober”, per come cristallizzato nel contratto di secondo livellonon si basa su turni fissi, ma su turni stabiliti a cadenza settimanale (comunicati dalla società al singolo rider attraverso la Scoober App il giovedì per il lunedì successivo o comunque con almeno due giorni di preavviso. Due punti particolarmente controversi dell’accordo, riguardano il lavoro supplementare che è richiesto nel limite del 50%, con deroga alla legge (che prevede il limite del 25 %) e la clausola elastica senza alcun onere per la società, in contrasto dunque a quanto prevede la legge e il CCNL logistica, trasporto merci. Tali pattuizioni, dunque, permettono di qualificare il contratto aziendale in commento quale contratto di prossimità in deroga sia al CCNL (che ammette intese modificative) sia alla legge.

Il modello Scoober prevede l’utilizzo da parte del fattorino della Scoober App per interfacciarsi con il datore di lavoro: in questa App da notizia alla società dei turni che vorrebbe effettuare e sempre attraverso l’applicazione riceve comunicazione del suo orario settimanale. L’App peraltro è dotata di un GPS che è qualificato dalle parti come “strumento di lavoro” indispensabile ai sensi dell’art. 4, co. 2, st. lav. e che, perciò, non necessiterà di codeterminazione da parte delle istituende rappresentanze aziendali, città per città. Questa pattuizione suscita senz’altro parecchi dubbi giacché l’art. 4 st. lav. è norma imperativa che non consente che le parti possano aggirare il principio della codeterminazione degli strumenti qualificandoli come strumenti di lavoro. Ne deriva che un giudice o il Garante per la protezione dei dati personali non dovrebbero ritenersi vincolati da tale pattuizione. Inoltre l’utilizzabilità delle informazioni raccolte dall’App e dal GPS è limitata: non possono essere usati i dati raccolti dalla società per finalità disciplinari, fatta salva però la verifica sul compimento di eventuali reati dei rider e dell’orario di lavoro.

Ai rider infine è riconosciuta la retribuzione oraria prevista dai livelli I (per chi utilizza cicli) ed L (per chi utilizza motocicli) del CCNL logistica trasporto merci, come integrato dall’addendum del 18 luglio 2018 che aveva proprio riconosciuto e disciplinato all’interno del sistema contrattuale la figura del rider.

La retribuzione piena andrà a regime soltanto dopo due anni dalla sottoscrizione di questo accordo. Le parti hanno applicato il meccanismo retributivo previsto dall’art. 11 ter del CCNL (che consente di abbassare la retribuzione in ipotesi avvio di nuove attività). Nel frattempo dunque la retribuzione riconosciuta è di 8, 50 euro lordi, a cui si aggiungeranno come importi mensilizzati l’accantonamento de TFR di 60 centesimi e le indennità aggiuntive (lavoro supplementare straordinario, festivo e notturno). 

È riconosciuto poi un premio di valorizzazione, che rappresenta ciò che resta del cottimo, cercando di coniugare efficienza del servizio e protezione della salute e della sicurezza del fattorino. Il premio è riconosciuto infatti solo entro il limite delle 4 consegne in un’ora ed è parametrato al numero di consegne effettuate in un mese: se queste sono più di 250 il rider sarà premiato con 50 centesimi a consegna, se inferiori a 250, l’importo del premio valorizzazione sarà di 25 centesimi. 

Infine viene riconosciuto un rimborso chilometrico che è calcolato in modo forfettario sulla base di quanto stimato da Google Maps soltanto a coloro che utilizzano il proprio veicolo (6 centesimi al km per chi utilizza la bicicletta e 0,15 per chi utilizza lo scooter).

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